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Regesto

Art. 3 cpv. 2 e 3 LFLP; restituzione della prestazione d'uscita.
Il precedente istituto di previdenza, obbligato a versare prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio, non è tenuto a ottenere la restituzione della prestazione d'uscita dall'istituto di libero passaggio (consid. 5.3).

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referenza

Articolo: Art. 3 cpv. 2 e 3 LFLP