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Regesto

Art. 27 cpv. 1, art. 41 cpv. 1 e 3 LCit, art. 12 seg. PA; annullamento della naturalizzazione; ripartizione dell'onere della prova; estensione della nullità della naturalizzazione ai membri della famiglia.
Condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera e per l'annullamento della naturalizzazione agevolata (consid. 2).
L'onere della prova che una naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento spetta all'amministrazione. È quindi sufficiente che l'interessato, nell'ambito del suo obbligo di collaborazione, adduca uno o più motivi che lascino apparire come plausibile che al momento determinante della presentazione della domanda e della decisione di naturalizzazione egli viveva in unione coniugale stabile con il coniuge svizzero e che non abbia mentito al riguardo (consid. 3).
In concreto, la naturalizzazione è stata ottenuta in maniera fraudolenta, per il tramite di indicazioni della ricorrente consapevolmente contrarie alla verità sull'esistenza di un'unione coniugale con il coniuge svizzero (consid. 4).
L'annullamento della naturalizzazione non si estende imperativamente a tutti i membri naturalizzati della famiglia. Nel quadro dell'esame della questione di sapere se l'annullamento della naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento debba estendersi a quella dei membri della famiglia, le autorità devono lasciarsi guidare dalla Costituzione come pure dal senso e dallo scopo della legge sulla cittadinanza (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 41 cpv. 1 e 3 LCit