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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17 OPC: Valutazione di immobili alienati.
- La determinazione del rapporto tra prestazione e controprestazione nell'alienazione di un immobile deve essere basata sulla valutazione della sostanza secondo l'art. 17 OPC; una differenza del 20% tra la stima cantonale e quella federale è sensibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 OPC (consid. 4c).
- Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nel calcolo della prestazione complementare il valore dell'immobile che entra in considerazione è da stimare giusta l'art. 17 OPC al momento dell'alienazione (consid. 5b e c).
- Nel periodo successivo all'alienazione non possono essere ritenuti né un ammortamento teorico della sostanza ceduta né un eventuale aumento di valore (consid. 5c).