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Regesto

Art. 22, art. 34, art. 36 cpv. 1 e 3, art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare; regolamento Covid-19 del Cantone Uri del 26 marzo 2021; limitazione a 300 persone del numero dei partecipanti a manifestazioni politiche o della società civile; base legale; proporzionalità; libertà di voto.
Base legale (consid. 4). Portata della libertà di riunione (consid. 5.1 e 5.2). Limitare a 300 persone il numero dei partecipanti a manifestazioni politiche o della società civile limita la libertà di riunione (consid. 5.3). Interesse pubblico (consid. 5.4). Nozione e significato del principio della proporzionalità (consid. 5.5). Esame della proporzionalità della misura (consid. 6). Limitare i contatti umani è idoneo a ridurre la trasmissione dei virus. La limitazione prevista del numero dei partecipanti risulta necessaria al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus. Tiene conto dell'interesse pubblico alla protezione della salute e della particolare importanza della libertà di riunione in un Stato di diritto democratico e si rivela proporzionata (consid. 6.3-6.6).

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referenza

Articolo: art. 49 Cost., art. 40 LEp