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Regesto a

Art. 216a CO; art. 1, 2 e 3 Tit. fin. CC; durata dei diritti di compera; diritto transitorio.
La durata legale prevista nell'art. 216a CO non si applica ai diritti di compera stipulati prima dell'entrata in vigore di questa norma (1° gennaio 1994; consid. 3).

Regesto b

Art. 216e CO; esercizio del diritto di compera; termine.
Non esiste un termine legale per l'esercizio di diritti di compera. Il termine di tre mesi previsto per l'esercizio di diritti di prelazione (art. 216e CO) non è applicabile per analogia ai diritti di compera, nemmeno quando questi dipendono dal verificarsi di una condizione (consid. 4).

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Articolo: Art. 216a CO, Art. 216e CO, art. 1, 2 e 3 Tit. fin. CC