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Regesto

1. Art. 41 n. 3 cpv. 1 CP.
Il periodo di prova relativo ad una pena complementare sospesa condizionalmente comincia a decorrere dal momento in cui tale pena è stata pronunciata (consid. 1).
2. Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP.
Le truffe e falsità in documenti commesse durante il periodo di prova e per le quali è stata inflitta una pena di sei mesi di detenzione non possono essere considerate come un caso di lieve gravità (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 3 cpv. 1 CP, Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP