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Regesto

Art. 4 Cost., art. 6 n. 3 lett. d CEDU (diritto dell'accusato di fare interrogare informatori anonimi).
Quando il giudice penale intende fondarsi su dichiarazioni scritte di un denunciante, l'accusato ha, in linea di principio, il diritto di conoscerne l'identità e di porgli delle domande complementari. Tutt'al più in casi eccezionali e per la salvaguardia di interessi preponderanti e degni di protezione, può apparire ammissibile fondarsi su deposizioni di testi a carico ai quali è stato garantito l'anonimato. Nella fattispecie il denunciante non ha un interesse preponderante all'anonimato completo.

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost.