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Regesto

Art. 216 cpv. 1 e 2 CO. Portata del requisito della forma d'atto pubblico.
Un accordo aggiuntivo mediante il quale il compratore riconosce di dovere una determinata somma per lavori supplementari effettuati dal venditore non deve rivestire la forma dell'atto pubblico neppure se questi lavori sono indissolubilmente legati all'acquisto del fondo.

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referenza

Articolo: Art. 216 cpv. 1 e 2 CO