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Regesto

Art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal; art. 56 OAMal; art. 26 OPre: Spese di trasporto.
- Diritto di un'assicurata a un contributo alle spese per trasporti indicati dal profilo medico in assenza di una convenzione tra l'assicurazione malattie e un'impresa di trasporto al domicilio dell'interessata. Il diritto a prestazioni assicurative non è subordinato all'esistenza di una convenzione tra l'assicuratore sociale e il fornitore delle prestazioni.
- I cantoni non sono tenuti ad allestire un elenco delle imprese di trasporto e di salvataggio autorizzate a esercitare la loro attività a carico delle assicurazioni malattie.
- Nozione di spese per trasporti indicati dal profilo medico. Se il far capo a un'impresa di tassì si rivela essere una soluzione adeguata nel caso concreto, l'assicurato ha diritto, adempiuti i requisiti e nei limiti posti dall'art. 26 OPre, al rimborso delle spese che ne risultano.
Art. 87 lett. g LAMal: Ripetibili per la procedura cantonale. L'avvocato designato curatore o tutore che con successo agisce in giudizio per il curatelato, rispettivamente per il tutelato, può pretendere ripetibili.

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referenza

Articolo: art. 26 OPre, art. 56 OAMal