Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Utilizzo di iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale; art. 369 cpv. 7 CP.
Le condanne che sono state eliminate dal casellario giudiziale non possono più essere utilizzate in un nuovo procedimento penale per commisurare la pena o per decidere della sospensione condizionale della stessa. Nell'ambito di una nuova perizia, tuttavia, possono essere presi in considerazione i fatti alla base della condanna eliminata (consid. 2).

Regesto b

Eliminazione delle pene pronunciate sulla base del previgente diritto penale minorile; n. 3 cpv. 2 delle disposizioni finali.
L'eliminazione dal casellario giudiziale di pene pronunciate sulla base del previgente diritto penale minorile non implica necessariamente l'inutilizzabilità delle condanne cancellate. Queste devono anzi essere trattate come le pene non iscritte (consid. 3).

Regesto c

Utilizzabilità delle condanne non soggette a iscrizione obbligatoria.
I termini stabiliti all'art. 369 CP valgono, per analogia, per le condanne che non devono essere iscritte al casellario giudiziale. Fintanto che tali termini decorrono, gli antecedenti possono essere ritenuti a carico dell'interessato. Scaduti i termini, le condanne diventano inutilizzabili (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 369 cpv. 7 CP, art. 369 CP