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Regesto

Art. 100 num. 1 cpv. 2 LCStr.
1. Questa norma si applica a tutti gli atti cui si riferiscono le disposizioni penali della LCStr. (consid. 1a).
2. Essa autorizza il giudice, a condizione che il caso sia particolarmente lieve, non solo a pronunciare l'esenzione, ma anche l'attenuazione della pena (consid. 1 b).
3. Cosa bisogna intendere per caso particolarmente lieve, è un quesito che va deciso in prima linea sulla base dei criteri fondamentali della LCStr. medesima (consid. 1 c).
4. Applicazione di questa norma al caso di guida di un veicolo a motore non coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 num. 2 LCStr.) (consid. 2).