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Regesto

Art. 10 CEDU; art. 35 Cost.; art. 122 e 124 cpv. 2 LTF; revisione della sentenza 2A.330/1996 (DTF 123 II 402) concernente il diritto d'accesso alla pubblicità televisiva (spot del "VgT").
Le domande di revisione inoltrate dopo il 1° gennaio 2007 devono essere trattate secondo la procedura prevista dall'art. 121 segg. LTF, anche quando la sentenza che le concerne è stata resa prima dell'entrata in vigore della LTF (consid. 1).
Nel giudizio del 30 giugno 2009 (VgT II), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la non entrata in materia su una domanda di revisione risp. il rigetto della stessa, successivamente alla sua decisione del 28 giugno 2001 (VgT I), costituiva una nuova violazione dell'art. 10 CEDU. Occorre quindi procedere alla revisione della DTF 123 II 402 e, con rinvio all'art. 35 Cost., statuire in merito ai fatti dell'epoca come sarebbe stato senza la constatata violazione dell'art. 10 CEDU (consid. 2 e 3).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 123 II 402

Articolo: Art. 10 CEDU, art. 35 Cost., art. 122 e 124 cpv. 2 LTF

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