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Regesto a
Art. 29 cpv. 3 e art. 33 RTF ; competenza della Corte di diritto penale.
La confisca di valori patrimoniali, ordinata prima dell'apertura dell'istruzione preparatoria, è una decisione finale che attiene al diritto penale materiale (consid. 1.1).
Regesto b
Il ricorso in materia penale è proponibile contro una decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale relativa alla confisca di valori patrimoniali (consid. 1.2).
Regesto c
Art. 81 cpv. 1 LTF; diritto di ricorso.
Il titolare di averi bancari confiscati è legittimato a interporre ricorso in materia penale (consid. 1.3).
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francese
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Articolo:
Art. 29 cpv. 3 e