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Regesto

Art. 13, 17 e 132 LEF; art. 12 ODiC; statuto dell'amministratore incaricato di sciogliere e liquidare una comunione; istruzioni inerenti alla vigilanza giurisdizionale dell'autorità di vigilanza.
L'amministratore nominato dall'autorità di vigilanza per sciogliere e liquidare una comunione è un organo straordinario dell'esecuzione che agisce al posto dell'ufficio di esecuzione (consid. 4.1). In virtù del suo potere di vigilanza giurisdizionale, l'autorità di vigilanza può impartire un'istruzione generale o individuale ad un organo dell'esecuzione. Tale istruzione non può essere impugnata mediante ricorso (consid. 4.3).

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Articolo: Art. 13, 17 e 132 LEF, art. 12 ODiC