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Regesto

Art. 56a cpv. 1 LPP (nella versione in vigore fino a fine 2011); responsabilità; regresso della Fondazione Fondo di garanzia LPP contro la società esecutrice di servizi finanziari di un istituto di previdenza divenuto insolvibile.
Distinzione tra una prestazione senza obbligo giuridico e un impegno contrattuale; attività ripetuta di una società esecutrice di servizi finanziari nell'interesse di un istituto di previdenza qualificabile come rapporto di mandato (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: Art. 56a cpv. 1 LPP