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Regesto

Art. 256 cpv. 2 CPC; art. 29 cpv. 2, art. 166 segg. LDIP; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento.
Le decisioni concernenti il riconoscimento di decreti stranieri di fallimento non possono essere successivamente revocate secondo l'art. 256 cpv. 2 CPC (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 256 cpv. 2 CPC