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Regesto

Art. 77 LBI; valutazione dell'estensione della protezione di un brevetto nel procedimento tendente all'adozione di misure provvisionali; valore delle allegazioni e delle perizie di parte.
Nel quadro del procedimento cautelare l'opponente deve semplicemente rendere verosimile che il brevetto del richiedente non è valido (consid. 3.2).
Alle perizie di parte non va attribuito il valore di un mezzo di prova; esse vanno considerate alla stessa stregua delle allegazioni di parte (consid. 3.4).
Incorre nell'arbitrio il giudice del merito che, pur non disponendo delle necessarie conoscenze specifiche, decide di fondare il suo giudizio su un'affermazione di parte contestata, senza far capo ad un perito giudiziario indipendente (consid. 3.5).

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referenza

Articolo: Art. 77 LBI