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Regesto

Competenza internazionale per ordinare una diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC; Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; vecchia Convenzione di Lugano.
La diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC, che si fonda su una sentenza relativa al mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non rientra nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (consid. 5). La procedura per ordinare una tale diffida ai debitori costituisce una procedura in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 16 n. 5 CL (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 291 CC, art. 16 n. 5 CL