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Regesto

1. Qualità, quanto alla forma e quanto al merito, per interporre ricorso di diritto amministrativo (art. 103 cpv. 1 OG) (consid. 1 e 2).
2. Chi chiede all'ufficiale del registro fondiario l'apertura della procedura prevista negli art. 13 e 14 LPF non ha qualità nelmerito per ricorrere contro il rifiuto (confermato dalle instanze cantonali di ricorso), se ha promosso azione di accertamento del diritto di prelazione che rivendica. Infatti, detta azione lo premunisce contro ogni pregiudizio che il rifiuto dell'ufficiale può cagionare alla sua posizione giuridica e gli dà modo di integralmente tutelare i suoi diritti prima dell'esaurimento della procedura amministrativa, che risulta cosi inutile. D'altronde, questa non può influire sulle sorti dell'azione (consid. 3 e 4).

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Articolo: art. 103 cpv. 1 OG