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Regesto

Art. 22 cpv. 1 e 3 LFA; art. 85 cpv. 2 LAVS. Un ricorso non può essere ritirato tacitamente (conferma della giurisprudenza; consid. 1b).
Art. 5, art. 7 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LFA; art. 25 cpv. 2 LAVS. Nel caso di interruzione della formazione per un anno o più, e se inoltre l'interessato esercita durante detta interruzione un'attività lucrativa che non serve alla preparazione (ad esempio un pre-tirocinio) per una seconda formazione professionale, non può essere affermato che il figlio sia in fase di formazione o stia per intraprendere la formazione. Durante detto periodo il diritto all'assegno familiare dev'essere negato (consid. 5c).

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referenza

Articolo: art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 25 cpv. 2 LAVS