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Regesto
Art. 17 LEF; art. 731b CO; ruolo dell'ufficio dei fallimenti in presenza di un'eccedenza di attivi dopo lo scioglimento e la liquidazione di una società anonima secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
L'eccedenza di attivi che esiste dopo lo scioglimento e la liquidazione di una società anonima secondo le prescrizioni applicabili al fallimento deve essere restituita al debitore, cioè agli organi della società, i quali recuperano il diritto di disporre di tale patrimonio. La ripartizione di tale attivo agli aventi diritto spetta agli organi alla fine della procedura di fallimento e non all'ufficio dei fallimenti, mancando la base legale (consid. 5).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 17 LEF, art. 731b CO