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Regesto

Art. 358 segg. e art. 410 segg. CPP; revisione di una sentenza pronunciata con rito abbreviato.
La revisione di una sentenza pronunciata con rito abbreviato non è possibile sulla base di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Costituiscono invece dei motivi di revisione di tale sentenza un reato che ha influito sulla procedura abbreviata (art. 410 cpv. 1 lett. c CPP) e gravi vizi della volontà (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 410 cpv. 1 lett. a CPP