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Regesto

Art. 85 lett. a OG; validità dell'iniziativa cantonale popolare "Fumée passive et santé", che vieta il fumo nei luoghi pubblici; art. 10 cpv. 2, 34 cpv. 2, 36 e 49 cpv. 1 Cost.
La modifica redazionale del testo dell'iniziativa effettuata dal Gran Consiglio è ammessa dalla Costituzione ginevrina ed è conforme alla volontà degli iniziativisti (consid. 3).
L'iniziativa non viola la legislazione federale sulla protezione dei lavoratori (consid. 4).
È dubbio che il diritto di fumare nei luoghi pubblici sia protetto dalla libertà personale. La questione può tuttavia rimanere indecisa (consid. 5).
La norma costituzionale prevista dall'iniziativa è sufficientemente precisa (consid. 6); persegue un evidente scopo d'interesse pubblico (consid. 7.1) e rispetta il principio della proporzionalità, le eccezioni al divieto di fumare potendo essere previste nella legislazione di applicazione (consid. 7.2-7.5).
Il testo adottato non è ingannevole (consid. 8).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG