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Regesto

Art. 79 cpv. 1 OG; conclusioni vertenti su una somma di denaro.
In un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti, come in un ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. b OG), le conclusioni vertenti su una somma di denaro devono essere cifrate e il ricorrente non può limitarsi a domandare al Tribunale federale di fissare l'importo richiesto (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 79 cpv. 1 OG, art. 55 cpv. 1 lett. b OG