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Regesto

Art. 271 cpv. 1 e 2 PP; ricorso per cassazione sulle conclusioni civili.
In linea di principio, nel ricorso per cassazione sulle conclusioni civili, il valore litigioso richiesto deve essere eventualmente indicato nel gravame (consid. 1b).
Le conclusioni sulle pretese civili devono di regola essere quantificate in cifre (consid. 1c).
Incombe al ricorrente formulare delle conclusioni concrete sul piano civile anche se impugna al contempo l'azione penale (consid. 1d).

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referenza

Articolo: Art. 271 cpv. 1 e 2 PP