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Regesto

1. Eseguito il pignoramento di una quota ereditaria ed in assenza di un accordo fra gli interessati, l'autorità di vigilanza non può tener conto di eccezioni di diritto materiale, ma deve ordinare la realizzazione della quota in uno dei modi previsti nell'art. 132 cpv. 3 LEF e nel regolamento 17 gennaio 1923 (consid. 1).
2. La disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LEF, secondo cui l'autorità di vigilanza procede nei suoi incombenti, uditi gli interessati, non significa che detta autorità è tenuta a nuovamente citare gli interessati, ma soltanto che deve tener conto del parere espresso dai medesimi (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 132 cpv. 3 LEF