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Regesto

Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare (art. 128 cpv. 2 RFF).
Presupposti perchè l'autorità di vigilanza possa permettere una siffatta realizzazione anticipata.
Potere d'esame del Tribunale federale.
Caso di un'azienda gestita sull'immobile, il cui risultato d'esercizio non permette di pagare gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare, e che dovrebbe pertanto essere chiusa prima della realizzazione, se questa non può aver luogo prima della liquidazione delle vertenze circa la graduatoria.
Influsso della realizzazione sul corso degli interessi.

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referenza

Articolo: art. 128 cpv. 2 RFF