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Regesto

Art. 23 cpv. 3-5, art. 29 cpv. 2 e 3 nonché art. 30 LBVM; art. 34, 48 e 62 O-COPA; parità di trattamento del primo offerente con altri potenziali interessati all'acquisto.
Se accorda una due diligence a terzi potenzialmente interessati al suo acquisto, la società mirata deve concederla nella stessa misura e alle stesse condizioni anche ad un primo offerente a lei non gradito, indipendentemente dal fatto che, successivamente, un'offerta concorrente sia o meno depositata (consid. 3).
La società mirata deve mettere a disposizione della Commissione delle OPA e della Commissione delle banche tutte le informazioni ed i documenti necessari nel caso concreto per permettere loro di esercitare i loro compiti di vigilanza; compete a queste autorità e non alla società mirata verificare se viene adottato un provvedimento di difesa inammissibile e se in questo contesto viene violato il principio della parità di trattamento (consid. 4).
Dal momento che la società mirata si è rifiutata di cooperare, causando in tal modo costi supplementari alla Commissione delle OPA, le spese di procedura potevano venir messe a suo carico (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 30 LBVM, art. 34, 48 e 62 O-COPA