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Regesto

Decreto del Consiglio federale concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (in seguito: il decreto).
1. Diritto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 4 del decreto allorquando sia richiesta di trasmettere un'istanza di sgravio all'autorità fiscale straniera (consid. 2).
2. Condizioni alle quali uno sgravio d'imposta va considerato come preteso abusivamente ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b del decreto (consid. 3 e 4).
3. Uno sgravio è preteso abusivamente ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b del decreto anche ove concerna redditi da dividendi di una società straniera affiliata ad una società anonima holding svizzera che non distribuisce utili adeguati ed è dominata da una società svizzera in nome collettivo i cui soci sono domiciliati all'estero. Dal diritto della società svizzera in nome collettivo di beneficiare delle convenzioni per evitare la doppia imposizione non risulta necessariamente lo stesso diritto per i suoi soci (consid. 5 e 6).

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referenza

Articolo: art. 2 cpv. 2 lett. b del, art. 4 del