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Regesto

Esecuzione contro una comunione ereditaria (art. 65 cpv. 3 LEF).
Se un diverso rappresentante non è designato dagli eredi o dall'autorità, l'ufficio è necessariamente tenuto a considerare l'erede, al quale precetto è stato notificato, come rappresentante dell'eredità anche agli effetti degli atti successivi. In tal caso, qualora nella realizzazione di beni appartenenti alla comunione, pagati i creditori, risulti un residuo, questo va versato all'erede al quale gli atti esecutivi sono stati notificati.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 65 cpv. 3 LEF

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