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Regesto

Diritto fiscale cantonale. Principio dell'eguaglianza davanti alla legge.
Imposta minima cantonale percepita da persone giuridiche sul pieno valore venale dei loro immobili (senza deduzione dei debiti), la quale colpisce in particolare quelle società immobiliari e cooperative che non conseguono (quasi) nessun guadagno e dispongono di un capitale molto modesto rispetto al loro patrimonio immobiliare. In quale misura tale imposta è compatibile con il principio dell'eguaglianza giuridica e ammissibile nel quadro d'una legge tributaria fondata sul principio dell'imposizione secondo l'effettiva capacità contributiva del soggetto fiscale?