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Regesto

Art. 4 e 46 cpv. 2 Cost.; imposta minima.
Benché colpisca soltanto le persone giuridiche, l'imposta minima del cantone di San Gallo sulla proprietà fondiaria non viola il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (consid. 3). Il fatto che tale imposta sia prelevata sul capitale investito da società che gestiscono nel cantone una filiale non contravviene al divieto della doppia imposizione (consid. 4a, b). Né lede la Costituzione il fatto che non venga dedotto un precipuo a favore del cantone della sede principale (consid. 4d) e che l'immobile destinato accessoriamente all'esercizio della filiale sia computato nel capitale investito (consid. 4e).

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Articolo: Art. 4 e 46 cpv. 2 Cost.