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Regesto
Art. 286 cpv. 2, art. 289 cpv. 2 e art. 293 cpv. 2 CC ; anticipazione di contributi per il mantenimento del figlio da parte dell'ente pubblico secondo il diritto pubblico cantonale; cessione legale; legittimazione passiva nella procedura di modifica.
Il debitore che vuole far ridurre o sopprimere il suo obbligo di mantenimento deve convenire in giudizio contemporaneamente il figlio (rispettivamente il suo rappresentante) e l'ente pubblico che anticipa i contributi (consid. 6).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 286 cpv. 2,