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Regesto

Art. 118 cpv. 2 CPC; concessione parziale dell'assistenza giudiziaria.
Nel caso di una sola conclusione l'assistenza giudiziaria non può di regola essere concessa parzialmente in ragione delle probabilità di successo. Modo di procedere in caso di richieste o contestazioni manifestamente esagerate (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 118 cpv. 2 CPC