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Regesto

Art. 34a cpv. 3 OPers (nella versione in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009); art. 55 PA in relazione con l'art. 37 LTAF; art. 103 LTF.
La concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi presentati al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale da un impiegato delle dogane contro il suo licenziamento non comporta il differimento della disdetta che, confermata dalle autorità giudiziarie adite, esplica effetto e diviene esecutiva a partire dal momento in cui è stata originariamente pronunciata (consid. 4.2.2).
Nell'ambito del diritto del personale della Confederazione l'effetto sospensivo lascia provvisoriamente perdurare il rapporto di lavoro durante la procedura in corso. Tuttavia non sussiste arricchimento indebito per l'ulteriore pagamento dei salari oltre il termine di disdetta laddove l'impiegato continui a compiere il suo precedente lavoro o un'altra occupazione affidatagli oppure qualora sia stato esonerato dall'obbligo di lavorare o per altri motivi impedito senza colpa di prestare il proprio lavoro (consid. 4.2.3).
Alla luce di quanto precede, è riconosciuto il diritto a un'indennità unica per partenza anticipata a favore dei membri del Corpo delle guardie di confine che lasciavano la loro funzione prima di aver raggiunto l'età del prepensionamento, conformemente alla legislazione in vigore fino alla fine del 2009, all'impiegato il cui rapporto di lavoro era stato disdetto per la fine di aprile 2009, ma che in seguito al conferimento dell'effetto sospensivo ai gravami inoltrati è giunto effettivamente al termine solo alla fine del mese di agosto 2010 (consid. 4.2.4 e 4.2.5).

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Articolo: Art. 34a cpv. 3 OPers, art. 55 PA, art. 37 LTAF, art. 103 LTF