Regesto
Trattato di domicilio e consolare con l'Italia del 22 luglio 1868. Foro.
In una causa civile suscettibile d'un ricorso per riforma, la violazione di una disposizione sul foro, stabilita in una convenzione internazionale, deve essere impugnata mediante il ricorso per riforma di cui all'art. 43 OG e non con il ricorso di diritto pubblico a'sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. c OG (consid. 1).
L'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare con l'Italia si applica alle contestazioni relative alla successione ereditaria di beni in Svizzera d'un italiano, indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia avuto il suo ultimo domicilio in Svizzera o in Italia (consid. 2).
Le pretese del coniuge superstite fatte valere sulla base del regime matrimoniale non sono sussumibili all'art. 17 cpv. 3 del trattato con l'Italia (consid. 3).