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Regesto

Art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS; revoca di un permesso di domicilio rilasciato in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS alla moglie di uno straniero domiciliato in Svizzera.
La revoca ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS presuppone che l'autorità competente a rilasciare il permesso sia stata tratta in inganno intenzionalmente (consid. 3a, b). Per revocare un permesso ottenuto in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è sufficiente che il solo marito abbia fornito indicazioni fallaci (consid. 3c, d).
L'autorità non può revocare il permesso ogni qual volta siano adempiute le condizioni previste dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS; essa deve esercitare correttamente il proprio potere d'apprezzamento (consid. 4). Ciò non è avvenuto nella fattispecie (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, art. 17 cpv. 2 LDDS