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Regesto

Art. 76 cpv. 4 Cost.; art. 49 cpv. 1 e 2 LUFI; legalità dell'imposta speciale vallesana sulle forze idrauliche; eventuali diritti acquisiti del concessionario.
Sebbene la disposizione di diritto cantonale che istituisce l'imposta non definisca direttamente né l'oggetto né la base di calcolo del tributo, il principio della legalità risulta comunque rispettato, dato che detti parametri possono essere facilmente dedotti da altre disposizioni contemplate dalla medesima legge, la cui interpretazione sistematica, storica e teleologica è su questo punto univoca (consid. 5 e 6). Per determinare l'aliquota dell'imposta speciale, la legislazione cantonale può validamente rinviare all'aliquota massima prevista dal diritto federale (consid. 7-9).
Natura giuridica dell'imposta speciale in rapporto al canone idrico; portata di eventuali diritti acquisiti del concessionario, derivanti dal principio della buona fede e dalla garanzia della proprietà in caso di aumento dell'imposta speciale (consid. 10).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 76 cpv. 4 Cost., art. 49 cpv. 1 e 2 LUFI

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