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Regesto

Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità delle nuove disposizioni costituzionali alle domande di costruzione presentate prima dell'11 marzo 2012.
In mancanza di una regolamentazione transitoria specifica, occorre applicare i principi generali (consid. 6). L'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., è quindi di principio applicabile quando la licenza edilizia è stata rilasciata in prima istanza dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni l'11 marzo 2012, anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima. Lo stesso vale per le licenze edilizie che, dopo l'11 marzo 2012, sono state modificate in misura importante nell'ambito di una procedura di ricorso (consid. 7).
Rimangono riservate circostanze particolari concernenti la protezione della buona fede, la denegata o la ritardata giustizia, non realizzate nella fattispecie (consid. 8).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 75b e 197 n. 9 Cost., art. 75b cpv. 1 Cost., art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.