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Regesto

Art. 234 cpv. 2 CP.
I doveri che incombono a chi è incaricato d'effettuare la revisione di un impianto, indicati nell'art. 37 dell'Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, del 19 giugno 1972, e nell'Allegato 11 dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da combustibili e carburanti od altri liquidi in deposito, del 27 dicembre 1967, non si limitano a un controllo a pressione.
Le parti visibili dell'impianto e delle condotte devono essere oggetto d'un esame visuale destinato ad accertare eventuali difetti.

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Articolo: Art. 234 cpv. 2 CP