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Regesto

Art. 1 e 191 CP; lo "stealthing" (ovvero consumare un rapporto sessuale non protetto all'insaputa e contro la volontà dichiarata del partner) adempie la fattispecie di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere?
L'art. 191 CP tutela unicamente l'integrità e l'autodeterminazione sessuali (consid. 4.1). La condizione imprescindibile a cui una persona subordina il suo consenso a un rapporto sessuale è di rilievo unicamente se riferita alle caratteristiche essenziali del rapporto stesso. Ciò è il caso dell'utilizzo del preservativo (consid. 4.2). Sfilando furtivamente il preservativo, il rapporto sessuale inizialmente consensuale si trasforma in un nuovo atto sessuale che lede il bene giuridico protetto dall'art. 191 CP (consid. 4.3).
Gli obblighi internazionali relativi alla punibilità degli atti sessuali non consensuali si rivolgono al legislatore. La scelta legislativa del comportamento punibile (tra tutti quelli eventualmente censurabili) vincola i tribunali (consid. 5.1). Il reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere si contraddistingue per lo sfruttamento di uno stato della vittima preesistente, indipendente dalle circostanze del contatto sessuale, che la pone in balia dell'autore (consid. 5.2). La reimpostazione degli art. 189 segg. CP intrapresa con la revisione in corso del diritto penale in materia sessuale conferma che, secondo il diritto vigente, lo stealthing non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 191 CP (consid. 5.4). Nello stealthing la capacità a opporre resistenza in quanto tale resta intatta. Non sussiste pertanto alcuna incapacità a opporre resistenza ai sensi dell'art. 191 CP (consid. 5.5).

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Articolo: Art. 1 e 191 CP