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Regesto

Art. 10 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-DK, nella versione originale); beneficiario effettivo.
Secondo l'interpretazione commune della Svizzera e della Danimarca, il criterio del "beneficiario effettivo" è implicitamente contenuto nella versione originale dell'art. 10 cpv. 1 CDI-DK (consid. 4).
Va negata la qualità di beneficiario effettivo (e di conseguenza il diritto alla restituzione dell'imposta preventiva svizzera a una banca danese) quando l'istante incassa il dividendo distribuito da una società svizzera, ma deve trasferirlo in esecuzione di un obbligo contrattuale che esisteva già al momento della distribuzione oppure a causa di restrizioni effettive del proprio potere di disposizione. Vi è una restrizione effettiva quando sono adempiute due condizioni cumulative: da un lato esiste un rapporto di dipendenza tra il fatto di ricevere i redditi e l'obbligo di trasferirli; dall'altro l'obbligo di trasferire i redditi dipende proprio dall'esistenza stessa di detti redditi (consid. 5).
Nel caso concreto: obbligo di trasferire in relazione ai cosiddetti "Total Return Swaps" (consid. 6).
Domanda dell'AFC di restituire importi d'imposta preventiva già rimborsati (consid. 8).

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