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Regesto

Art. 439 cpv. 1 n. 1 CC; ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenze procedurali di diritto federale.
Se un medico ha ordinato il ricovero a scopo di assistenza in ragione di una turba psichica, la decisione del tribunale va presa sulla base della perizia di uno specialista, il quale deve essere indipendente dal tribunale e, in particolare, non può essere membro del collegio giudicante con conoscenze specialistiche (consid. 2.3-2.5).
Il giudice è autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza fondandosi su un altro motivo rispetto a quello indicato nella decisione di ricovero del medico, purché l'interessato abbia prima potuto essere sentito al riguardo (consid. 3.3-3.5).

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Articolo: Art. 439 cpv. 1 n. 1 CC