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Regesto

Garanzia per eventuali spese ripetibili. Art. 150 cpv. 2 OG.
L'obbligo di fornire garanzie, quando ci sono più ricorrenti, deve, in linea di massima, essere esaminato separatamente per ciascuno di essi. Questa regola soffre un'eccezione in caso di liteconsorti necessari? Questione lasciata indecisa. Reiezione della domanda formulata nella fattispecie contro uno dei quattro ricorrenti. Decisione basata sull'apprezzamento del giudice.

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Articolo: Art. 150 cpv. 2 OG