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Regesto

Art. 36 cpv. 2 LAI; art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a, art. 31, art. 33bis cpv. 1, 1bis e 4 LAVS: Principi per il nuovo calcolo della rendita d'invalidità.
Per il nuovo calcolo della rendita d'invalidità, insorta prima del 1o gennaio 1997, del coniuge di una persona che raggiunge l'età della pensione, si applicano le nuove disposizioni di calcolo introdotte dalla 10a revisione dell'AVS rapportate al momento di determinazione iniziale della rendita. In particolare, il periodo interessato dallo splitting si estende soltanto fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgenza dell'invalidità assicurata.

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referenza

Articolo: Art. 36 cpv. 2 LAI, art. 33bis cpv. 1, 1bis e 4 LAVS