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Regesto

Ordinanza sul computo globale dell'imposta del 22 agosto 1967; art. 23 LIP; impedimento di una doppia imposizione internazionale; computo globale dell'imposta; termine per presentare l'istanza.
Per redditi esteri effettivamente imposti all'estero, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera possono domandare un computo globale d'imposta sull'imposta percepita in Svizzera, di modo che una doppia imposizione viene evitata (consid. 2.1 e 2.2).
L'istanza di computo globale d'imposta dev'essere presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (consid. 2.3). Non vi è nessuno spazio per il riconoscimento di una lacuna da colmare tramite l'applicazione dell'art. 23 LIP (consid. 2.4). Rigetto del ricorso (consid. 2.5).

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referenza

Articolo: art. 23 LIP