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Regesto

Art. 73 cpv. 1 e 2 LPP: Procedura d'azione dinanzi al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale.
Conferma della giurisprudenza secondo la quale il tribunale competente in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP non è autorizzato a rinviare gli atti all'istituto di previdenza per nuovi accertamenti e nuova decisione.
È conforme al diritto federale la pronuncia del competente tribunale cantonale in materia di previdenza professionale accertante, come richiesto dalla persona assicurata in sede di petizione, un diritto a prestazioni soltanto in via di principio.

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referenza

Articolo: Art. 73 cpv. 1 e 2 LPP, art. 73 cpv. 1 LPP