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Regesto

Esenzione fiscale di una fondazione di previdenza professionale secondo l'art. 16 n. 4bis DIFD:
1. L'esenzione fiscale presuppone che la fondazione non persegua alcun altro fine che la previdenza professionale.
2. L'esenzione fiscale è esclusa se la fondazione di previdenza professionale pone una parte importante del suo capitale di base a disposizione della società fondatrice.

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referenza

Articolo: art. 16 n. 4bis DIFD