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Regesto

Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC.
- Il regolamento di una fondazione di previdenza a favore del personale, attiva nell'ambito della previdenza più estesa, non può essere modificato unilateralmente da parte della fondazione che quando ciò sia espressamente previsto da una disposizione accettata dall'assicurato (esplicitamente o per atto concludente) al momento della stipulazione del contratto (consid. 4).
- L'art. 91 LPP che garantisce i diritti acquisiti non è applicabile alle fondazioni di previdenza in favore del personale non iscritte al registro (consid. 5a).
- Se la fondazione prevede una disciplina che eccede le esigenze minime legali è ammissibile l'applicazione retroattiva e a sfavore dell'assicurato di una modificazione della scala della prestazione di libero passaggio, in quanto la nuova regolamentazione sia conforme a legge e non leda diritti acquisiti (consid. 5b e c).

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Articolo: Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC