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Regesto

Art. 13 e 36 Cost., art. 8 CEDU; trasmissione all'Archivio di Stato del Cantone di Basilea Città degli incarti personali da parte del Ministero pubblico basilese dei minorenni e delle cartelle dei pazienti gestite dalle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea.
La trasmissione all'Archivio di Stato basilese di dati concernenti la salute - quindi strettamente personali rispettivamente particolarmente degni di protezione - da parte del Ministero pubblico dei minorenni e delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea costituisce un'ingerenza nella sfera di protezione della vita privata e del diritto all'autodeterminazione informativa (consid. 3).
Nel caso concreto tale ingerenza dispone di una base legale sufficiente nella legge cantonale sull'archiviazione (consid. 4), persegue un interesse pubblico considerato il ruolo essenziale dell'archiviazione per la comprensione dell'evoluzione delle strutture democratiche e dello Stato di diritto rispettivamente per lo studio storico dell'attività statale (consid. 5) ed è anche proporzionale visti i meccanismi di protezione previsti dalla legge cantonale sull'archiviazione (termini di protezione, ponderazione degli interessi prima di consentire la consultazione, eventuali ulteriori restrizioni, ecc.) (consid. 6).

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Articolo: Art. 13 e 36 Cost., art. 8 CEDU